IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       della Protezione Civile 
 
  Visto l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Visto l'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; 
  Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  21
maggio 2012 recante  la  dichiarazione  dell'eccezionale  rischio  di
compromissione degli interessi primari a causa  dei  predetti  eventi
sismici, ai sensi dell'articolo 3,  comma  1,  del  decreto  legge  4
novembre 2002, n. 245, convertito con modificazioni  dall'articolo  1
della legge 27 dicembre 2002, n. 286; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 22 maggio 2012 con
la quale e'  stato  dichiarato  fino  al  21  luglio  2012  lo  stato
d'emergenza in ordine  agli  eventi  sismici  che  hanno  colpito  il
territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara  e  Mantova  il
giorno 20 maggio 2012 ed e' stata disposta  la  delega  al  Capo  del
Dipartimento della protezione civile ad emanare ordinanze  in  deroga
ad ogni disposizione vigente e nel  rispetto  dei  principi  generali
dell'ordinamento giuridico; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 30 maggio 2012 con
la quale e'  stato  dichiarato  fino  al  29  luglio  2012  lo  stato
d'emergenza in ordine ai ripetuti eventi sismici di forte  intensita'
verificatisi nel mese di maggio 2012, e in particolare  al  terremoto
del 29 maggio 2012, che hanno colpito il territorio delle province di
Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo ed e' stata
disposta la delega al Capo del Dipartimento della  protezione  civile
ad emanare ordinanze in deroga ad ogni  disposizione  vigente  e  nel
rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico; 
  Viste le Ordinanze  del  Capo  del  Dipartimento  della  protezione
civile del 22 maggio 2012; 
  Considerato  che  tali  fenomeni  hanno   determinato   una   grave
situazione di pericolo per  l'incolumita'  delle  persone  e  per  la
sicurezza dei beni pubblici e privati, provocando la perdita di  vite
umane, ferimenti e lo sgombero di diversi immobili pubblici e privati
e danneggiamenti a strutture ed infrastrutture; 
  Considerato che i ripetuti eventi  sismici,  e  in  particolare  il
terremoto del 29 maggio 2012, hanno provocato un  aggravamento  delle
situazioni di criticita' causate dal precedente evento del 20  maggio
2012; 
  Considerato che, nell'ambito delle  attivita'  di  assistenza  alla
popolazione  riveste  primaria  rilevanza  l'esigenza  di  provvedere
tempestivamente alla verifica di agibilita' degli edifici; 
  Considerata la fenomenologia sismica in atto; 
  Ritenuto  necessario  disporre  misure   utili   al   piu'   rapido
svolgimento delle verifiche necessarie  anche  con  riferimento  agli
edifici ospitanti attivita' produttive, nel rispetto degli  obiettivi
di sicurezza stabiliti nella normativa  vigente,  ma  velocizzando  i
procedimenti amministrativi,  anche  sulla  base  delle  segnalazioni
pervenute dai Soggetti Responsabili per le  attivita'  di  assistenza
alla popolazione nominati con le richiamate Ordinanze, dai centri  di
coordinamento  istituiti  a  livello  territoriale   e   dai   Comuni
interessati, che  hanno  congiuntamente  rappresentato  l'urgenza  di
consentire un pronta ripresa delle attivita' produttive in condizioni
di sicurezza; 
  Acquisita  l'intesa  delle  regioni  Emilia  Romagna,  Lombardia  e
Veneto; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Al fine di favorire la rapida ripresa delle attivita' produttive
e delle normali condizioni di vita  e  di  lavoro  in  condizioni  di
sicurezza adeguate,  nei  comuni  interessati  dai  fenomeni  sismici
iniziati il 20 maggio 2012 individuati nell'allegato 1 alla  presente
ordinanza,  il  titolare   dell'attivita'   produttiva,   in   quanto
responsabile della sicurezza dei luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs.
9 aprile 2008 n. 81  e  successive  modifiche  e  integrazioni,  deve
acquisire la  certificazione  di  agibilita'  sismica  rilasciata,  a
seguito di verifica di sicurezza  effettuata  ai  sensi  delle  norme
tecniche vigenti, da un professionista  abilitato,  e  depositare  la
predetta certificazione  al  Comune  territorialmente  competente.  I
Comuni trasmettono periodicamente  alle  strutture  di  coordinamento
istituite a livello territoriale  gli  elenchi  delle  certificazioni
depositate. 
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 2 giugno 2012 
 
                                  Il Capo del dipartimento: Gabrielli